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Imposte sull'energia elettrica

Dal 1/1/2012 i due decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 30/12/2011 (pubblicati sulla GU n. 304 del 31/12/2011) hanno soppresso le addizionali comunali e provinciali nelle regioni a statuto ordinario. L'aliquota dell'imposta erariale è stata di conseguenza riderminata per mantenere la parità di gettito dalle accise.

Le addizionali comunali e provinciali anche per le regioni a statuto speciale e per le province autonome sono state soppresse a decorrere dal 1° aprile 2012 dal Decreto legge 2/3/2012, n. 16.
Il comma 10 dell''art. 4 di tale decreto ha stabilito che il minor gettito per gli enti locali venga reintegrato dalle rispettive regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano con le risorse recuperate per effetto del minor concorso delle stesse alla finanza pubblica disposto dal comma 11.

La legge (26 aprile 2012, n. 44) di conversione del Decreto legge 2/3/2012 n. 16 ha cambiato le accise sull'energia elettrica per gli ""Altri usi"" che erano state formulate nei due decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 30/12/2011. Le nuove aliquote per gli ""Altri usi"", indicate nella tavola, sono entrate in vigore il 1° giugno 2012.

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